Tutto da rifare per il Fisco nella controversia contro la casa di moda Dolce & Gabbana, accusata di esterovestizione. La Corte di Cassazione, con le sentenze 21.12.2018, n. 33234 e 33235, ha accolto il ricorso presentato dagli stilisti, annullando con rinvio le sentenze della C.T.R. Lombardia n. 86/27/2011 e 87/27/2011. Gli accertamenti traevano origine dalla contestazione che la società GADO Sarl, che utilizzava con contratto di licenza i marchi della nota casa milanese, sarebbe stata localizzata in Lussemburgo solo per ottenere un regime fiscale maggiormente favorevole. Le motivazioni dei giudici di merito erano fondate sulla considerazione che la società, negli anni oggetto di accertamento, avrebbe operato senza dipendenti e soltanto dal 2006 con una dipendente con mansioni di segretaria. La corrispondenza intercorsa tra amministratori e dipendenti delle società avrebbe indotto i verificatori a ritenere che il centro decisionale della società lussemburghese fosse da collocare a Milano e di conseguenza, la sede estera sarebbe stata di puro artificio.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza di una società all'estero, in particolare, in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello nazionale, allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime impositivo. Tuttavia, affinché questo ragionamento si possa...