RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 25 Agosto 2021

Di nuovo sulla notifica mediante servizio postale

Nell'ambito del processo tributario, la prova del perfezionamento della procedura può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata (c.d. Cad).

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 23.02 - 15.05.2021, n. 10012) hanno fatto chiarezza nel caso in cui l'atto da notificare non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza del destinatario stesso o per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo. La società, vedendosi notificare una cartella di pagamento risalente al biennio 2006-2007, si rivolgeva con ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, eccependo la mancata esecuzione degli adempimenti prodromici e necessari a configurare la rituale notifica di detti atti impositivi; dunque si chiedeva la conseguente dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo. L’Agenzia delle Entrate eccepiva di contro la correttezza di tutta la procedura di notifica degli avvisi di accertamento, effettuata in virtù dell’assenza della contribuente dal proprio domicilio. La Commissione tributaria provinciale respingeva integralmente la domanda di parte attrice, rilevando la mancata impugnazione anche nel merito dei medesimi avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata. Nel secondo grado, il competente giudice adito confermava riconoscendo il corretto adempimento della procedura di notifica degli avvisi di accertamento. Pertanto, il contribuente ricorreva in Cassazione affinché si risolvesse il contrasto giurisprudenziale pendente sul tema, la quale così decide in merito alla notifica per posta. La...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.