L’art. 108, c. 2 del Tuir disciplina le spese di rappresentanza, ossia l’insieme dei costi sostenuti dall’impresa per valorizzare ed accrescere la propria immagine nei confronti dei terzi. Quanto alla loro qualificazione, il legislatore stabilisce che tali spese debbano rispettare il principio di inerenza e congruenza, rimandando al D.M. 19.11.2008 l’individuazione dei criteri di qualificazione. Nello specifico, secondo l’art. 1, c. 1 del decreto, costituiscono spese di rappresentanza inerenti tutte quelle spese che siano sostenute con finalità promozionali che rispondano a requisiti di ragionevolezza e coerenza che non siano collegati a una controprestazione.
L’aspetto essenziale delle spese di rappresentanza è il criterio della gratuità, ossia la mancanza di un corrispettivo o di una controprestazione da coloro che ricevono beni e servizi. Quanto al criterio di ragionevolezza, si richiede che il sostenimento delle spese di rappresentanza sia ragionevole e coerente in funzione dell’obiettivo aziendale e con gli usi e pratiche commerciali del settore in cui l’impresa opera.
È evidente come la corretta individuazione delle spese di rappresentanza non risulta sempre agevole; per questa ragione il legislatore ha messo a disposizione un apposito canale che permette al contribuente di presentare istanze di interpello all’Amministrazione Finanziaria, qualora vi fossero dubbi sulla qualificazione di...