RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 13 Febbraio 2020

Dichiarazione con visto di conformità, si cambia

Controlli automatizzati: le dichiarazioni e le scritture contabili, trasmesse e tenute dal contribuente, si intendono trasmesse e tenute dal professionista che ha apposto il visto, purché siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista stesso.

L'Agenzia delle Entrate ha avviato nel 2019 una campagna di controlli automatizzati in merito alla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni. Il controllo evidenzia una segnalazione quando il professionista che rilascia il visto ed è iscritto all'apposito elenco non coincide con la persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione o non risulta “collegato” con l'associazione professionale o con la società di servizi o tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione. Il tema è stato poi affrontato dall'Agenzia nella risoluzione 29.11.2019, n. 99/E. In tale documento, l'Agenzia argomentava che i professionisti o i CAF che appongono il visto di conformità assumono, per una mera finzione giuridica contenuta nel D.M. 31.05.1999, la figura di chi predispone la dichiarazione e tiene le scritture contabili. L'Agenzia ha poi ricordato che, in base all'art. 3, c. 3-bis, D.P.R. 322/1998, “I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse”. L'Agenzia ha quindi opinato che il soggetto che ha predisposto la dichiarazione deve inviare la stessa anche se tale predisposizione avviene sulla base di una finzione giuridica. Veniva, quindi, affermato un obbligo di coincidenza tra soggetto che predispone e soggetto che trasmette, facendo sorgere...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.