Resta ancora irrisolta la questione relativa alla tassazione dei redditi di capitale prodotti all'estero percepiti da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia senza l'intervento di alcun intermediario residente. Lo confermano le istruzioni ministeriali del modello Redditi/2020 (anno d'imposta 2019) che confermano come tali redditi, tra cui rientrano anche i dividendi, per i quali risulta applicabile la tassazione sostitutiva al 26%, devono essere indicati nel quadro RM, sez. V, al lordo della ritenuta subita all'estero, in caso di percezione senza l'intervento di un intermediario residente. A questo si aggiunge l'impossibilità di poter beneficiare del credito per le imposte pagate all'estero. Si crea una deroga al principio generale della tassazione dei redditi prodotti all'estero sul c.d. “netto-frontiera”. La posizione dell'Agenzia delle Entrate è tuttora ferma su tale principio.
È evidente la disparità di trattamento tra chi percepisce i dividendi esteri (altri redditi di capitale) con l'intervento di un intermediario residente e chi invece li percepisce direttamente, con l'evidente rischio di alimentare un notevole contenzioso. Nel caso di intervento da parte di un intermediario finanziario residente (ad esempio un istituto bancario), quest'ultimo trattiene direttamente la ritenuta d'imposta calcolata sull'ammontare del dividendo al netto della ritenuta in...