Dichiarazione d'intento formalmente regolare ma sostanzialmente falsa
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La Cassazione (ordinanza n. 25915/2026) ha stabilito che la regolarità formale di una dichiarazione d'intento non è sufficiente a legittimare l'operazione se il dichiarante è privo dei requisiti sostanziali di esportatore abituale, configurando così una falsità ideologica dell'atto.