Dichiarazione fraudolenta non punibile con pagamento dei tributi
È sufficiente, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, la presentazione di una dichiarazione integrativa e il totale versamento di imposte, sanzioni e interessi, anche mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Prima di tutto, si evidenzia che storicamente al pagamento del debito tributario sono sempre stati connessi benefici anche per gli aspetti penali dell'illecito fiscale, al fine di incentivare il contribuente alla regolarizzazione con una prospettiva più di tutela del bene giuridico che di disciplina punitiva. Una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla riforma del diritto penale tributario, è rappresentata dall'art. 13 D.Lgs. 74/2000 che rende l'estinzione del debito tributario una causa di non punibilità: mentre in precedenza il debito tributario influiva solo sulla quantificazione della pena, attualmente incide anche sull'esistenza della sanzione stessa.
La questione sollevata alla luce del novellato art. 13 citato riguarda il superamento dei chiarimenti forniti con un datato documento di prassi (circolare n. 180/1997) che escludevano il ravvedimento operoso in presenza di fatturazione falsa. Durante Telefisco 2020, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il recente intervento, di cui al D.L. 124/2019 convertito (art. 39, c. 1, lett. q-bis), ha inserito anche le fattispecie incriminatrici di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri strumenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000) tra le violazioni cui può applicarsi la causa di non punibilità indicata, se il pagamento è avvenuto integralmente, anche mediante...