Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 30 Gennaio 2026

Dichiarazione incompleta e credito per imposte estere

La Cassazione, con la sentenza n. 1651/2026, ha riconosciuto la spettanza del credito d’imposta per imposte estere anche in assenza dell’indicazione dei redditi esteri nel quadro GN del modello dichiarativo, se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni.

In tema di credito d’imposta per le imposte pagate all’estero l’omessa indicazione dei redditi di fonte estera nella dichiarazione non preclude, in presenza di Convenzioni contro la doppia imposizione, il diritto al rimborso o alla detrazione, qualora l’Amministrazione Finanziaria sia comunque posta nella condizione di verificare l’esistenza della doppia imposizione e la spettanza del credito, anche tramite istanza di rimborso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 25.01.2026, n. 1651. Il caso esaminato ha riguardato la richiesta avanzata da una Srl (società consolidante nell’ambito del regime del consolidato previsto dall’art. 117 e seguenti del Tuir) finalizzata al rimborso delle ritenute subite all’estero dalla propria controllata relativamente a redditi esteri (royalties) prodotti nel periodo 2004-2012. In questo arco temporale, la controllata aveva effettivamente pagato imposte all’estero e generato eccedenze d’imposta, ma queste informazioni non erano state riportate in corrispondenza del quadro GN della dichiarazione dei redditi, né nei quadri del consolidato relativi alle eccedenze e ai crediti d’imposta. Non avendo fruito del credito d’imposta, la consolidante presentava istanza di rimborso che, tuttavia, veniva rigettata dall’Amministrazione Finanziaria.I giudici di merito di primo e secondo grado negavano la spettanza del credito, ritenendo che l’omessa indicazione in dichiarazione integrasse una causa di decadenza (ex...

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