Davanti al reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000, sarebbe pura illusione pensare che sia sufficiente la mera presentazione di una dichiarazione integrativa per eliminare il disvalore della condotta del contribuente. Presentare una dichiarazione dei redditi che integri l’ipotesi delittuosa in argomento, comporta quindi l’incriminazione del soggetto agente, a prescindere dal fatto che lo stesso contribuente abbia poi scelto (o pianificato) di ravvedersi e di presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, c. 8, D.P.R. 322/1998.
A risolvere in tal senso la questione esposta ha provveduto la III^ Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 29.05.2019, n. 23810, rendendo definitiva la condanna di un contribuente responsabile di una infedeltà dichiarativa ancorché poi corretta tramite integrazione. L'intervento giurisprudenziale da un lato risulta apprezzabile per la struttura argomentativa adottata, ma dall’altro lato non risulta condivisibile in termini di contenuto decisorio, a maggior ragione perché vertente su una fattispecie che, nella prassi applicativa, è tutt’altro che isolata. L’ipotesi di cui si discorre consiste nel compiere discutibili inadempimenti fiscali pianificati: si presenta una dichiarazione con un reddito scarsamente verosimile di 100,00 Euro (come nella vicenda in commento) e poi, solo in un secondo momento, si valuta se presentare la dichiarazione...