Dichiarazione infedele? Il socio accomandante paga
Sotto sanzione sia chi volontariamente commette il reato nell'esercizio dei poteri di gestione, sia chi omette colposamente il controllo sugli affari sociali.
La C.T.R. Toscana, con la sentenza 10.07.2019, n. 1107, riprende il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone ed imputato al socio ai fini delle imposte dirette […] in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall’art. 46 del D.p.r. n. 600 del 1973, la cui irrogazione, non fondandosi solo sull’elemento della volontarietà ma anche su quello della colpevolezza, non si pone in contrasto con l’articolo 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili nonché del diritto ad ottenere il rendiconto dell’attività sociale”.
La sentenza riguarda una società in accomandita semplice; dopo un accertamento veniva rettificato il reddito dichiarato con conseguente attribuzione pro quota del maggior reddito ai soci con relativa sanzione per infedele dichiarazione. Secondo tale pronuncia, “non può ravvisarsi in capo a loro quel momento soggettivo che deve presiedere – per le sanzioni – le infedeltà di dichiarazione che, quindi, dovrebbero gravare solo su chi amministra la...