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IVA 24 Luglio 2026

Dichiarazione Iva tardiva 2026: la finestra si chiude il 29.07

Chi non ha inviato il modello entro il 30.04.2026 può ancora rimediare, ma tra ravvedimento, omissione e dichiarazione integrativa le regole cambiano parecchio a seconda dei giorni di ritardo.

Chi non ha inviato la dichiarazione Iva relativa al 2025 entro il 30.04.2026 può tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora. C'è tempo fino al 29.07.2026 per mettersi in regola con una dichiarazione Iva tardiva che resta pienamente valida. Lo prevede l'art. 2, c. 7 D.P.R. 322/1998, richiamato per l'Iva dal successivo art. 8, c. 6.

Chi presenta il modello entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria non rischia l'omissione, rischia solo una sanzione fissa di 250 euro: qui interviene però il ravvedimento operoso. L'art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 472/1997 consente di ridurla a 1/10, quindi 25 euro. Si versa con modello F24, codice tributo 8911, indicando come anno di riferimento il 2025, l'anno della violazione. E la dichiarazione Iva chiude a debito e se manca anche il versamento? La faccenda in questo caso si complica un poco: scatta una seconda sanzione, autonoma, quella per omesso versamento ex art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997 nella misura del 25% ordinario, dimezzato al 12,5% per i ritardi entro 90 giorni, sul quale si applica poi l'ulteriore riduzione da ravvedimento in base al momento della regolarizzazione.

Poco, se paragonato a quel che succede dopo il 90° giorno. Lì la dichiarazione diventa omessa a tutti gli effetti, sempre ai sensi dell'art. 2, c. 7 D.P.R. 322/1998, e le sanzioni cambiano registro: 120% del tributo dovuto, minimo 250 euro. Esiste però un'attenuante non da poco. Se il contribuente presenta comunque la dichiarazione, prima di ricevere formale notizia di accessi o accertamenti, ed entro i termini dell'art. 57 D.P.R. 633/1972, la sanzione scende al 75%. Il triplo di quella ordinaria per omesso versamento. Senza imposta dovuta, la sanzione fissa va da 250 a 1.000 euro, raddoppiabile per chi tiene scritture contabili. Diverso il caso di chi ha effettuato solo operazioni per le quali l'imposta non è dovuta. Si pensi a chi lavora per lo più con l'estero, o rientra in regimi di non imponibilità. L'art. 5, c. 3, prevede una forbice tra 250 e 2.000 euro, ridotta a 150-1.000 euro se ci si muove prima di un controllo. Un punto da ricordare bene, perché nella prassi genera parecchia confusione: per l'omessa dichiarazione il ravvedimento operoso non è ammesso. Lo esclude l'art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 472/1997, confermato con la circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate. Resta ravvedibile, invece, l'eventuale omesso versamento collegato.

Chi supera i 90 giorni perde comunque la possibilità di ridurre la sanzione sulla dichiarazione Iva tardiva diventata omessa, non quella sul tributo. Da segnalare che, con il provvedimento 9.06.2026, n. 172588, l'Agenzia ha attivato comunicazioni di compliance verso chi non ha presentato la dichiarazione Iva 2025 o l'ha inviata senza quadro VE o VJ, invitando alla regolarizzazione spontanea prima di eventuali controlli automatizzati.

Discorso a parte merita la dichiarazione integrativa, che con la tardiva ha poco a che fare, anche se spesso le 2 si confondono. La disciplina, fissata dall'art. 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998, consente di correggere errori entro i termini di accertamento dell'art. 57 D.P.R. 633/1972. Attenzione però: conta il 5° anno successivo a quello di presentazione, non quello cui la dichiarazione si riferisce. Per la dichiarazione 2025, presentata nel 2026, il termine cade il 31.12.2031. Se dall'integrativa emerge un credito, presentata entro il termine della dichiarazione successiva, le strade sono 3: detrazione, compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, oppure rimborso ai sensi dell'art. 8, c. 6-ter. Presentata più tardi, restano solo il rimborso, se sussistono i requisiti, o la compensazione dei debiti maturati dal periodo successivo. Il credito va comunque indicato in base all'art. 8, c. 6-quater.

Una precisazione utile nella prassi: le integrative a sfavore presentate negli stessi 90 giorni scontano lo stesso trattamento sanzionatorio della tardiva. Altrimenti chi corregge da sé un errore finirebbe punito più severamente di chi ha solo ritardato. Un'ultima annotazione. L'intera disciplina confluirà nel nuovo Testo Unico degli adempimenti e dell'accertamento, non prima però del 1.01.2027. Il testo è ancora all'esame del Parlamento e per ora non cambia nulla.