Dichiarazioni di intento, sanzioni maggiori per la mancata verifica
Non solo semplificazioni, ma anche un giro di vite se non si controlla l'avvenuta presentazione, con la conseguenza che in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate si rende necessario procedere comunque all'acquisizione del modello con la ricevuta.
L'art. 12-septies D.L. 34/2019 sanziona in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 7, c. 4-bis D.Lgs. 471/1997, nella misura dal 100% al 200% dell'Iva dovuta, fermo l'assolvimento dell'imposta, il fornitore di un esportatore abituale che esegue una cessione o prestazione in regime di non imponibilità Iva, prima di avere verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.
Si ricorda, peraltro, che fino al periodo d'imposta appena trascorso (2019), tale violazione era sanzionata in misura fissa da 250 a 2.000 euro; sul punto è già stata rilevata da più parti la presenza di una clamorosa sproporzione del regime sanzionatorio tra colui che non ha verificato l'emissione e la trasmissione, e colui che ha addirittura eseguito le operazioni in regime di non imponibilità, ma in totale assenza della necessaria dichiarazione d'intento.
Da una semplice lettura del provvedimento richiamato sembrerebbe che l'esportatore abituale non sia più tenuto a consegnare al proprio fornitore (e in Dogana) la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ma, al contrario, si ritiene necessario, almeno fino all'emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenere la copia della dichiarazione e della ricevuta al fine di verificare l'importo massimo indicato dall'emittente, non altrimenti rilevabile.
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