Il dibattito sull'ammissibilità nel processo tributario delle dichiarazioni di terzi è sempre acceso anche se la giurisprudenza sembra aver tracciato una linea interpretativa consolidata. Tutto nasce dal divieto sancito dall'art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992 che in materia tributaria non ammette il giuramento e la prova testimoniale. Il processo tributario è infatti basato essenzialmente su prove documentali. L'eccezione di incostituzionalità, avanzata in relazione al contenuto del citato art. 7, è stata bocciata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 18/2000, restringendo tuttavia la portata interpretativa del divieto di prova testimoniale. La Consulta ha infatti affermato che, se non può negarsi l'inammissibilità nell'ambito del procedimento tributario della prova testimoniale e del giuramento, non possano essere ammesse dichiarazioni rese da terzi.
L'Amministrazione Finanziaria, nel corso dell'indagine tributaria, ha facoltà di raccogliere dati e notizie anche attraverso dichiarazioni rese da terzi. Tali dichiarazioni assurgono il valore di elementi indiziari che possono contribuire a formare il convincimento del giudice anche se, da soli, non possono costituire elementi idonei su cui fondare la decisione; si sostanziano in presunzioni, di cui il contribuente ha facoltà di contestare la veridicità.
La Corte di Cassazione nel corso degli anni ha mostrato varie aperture su...