Scaduti i termini ordinari per la presentazione dei Modelli Redditi, il contribuente, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, può correggere errori e omissioni presentando una dichiarazione integrativa. Dal D.L. 193/2016, come noto, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore del Fisco (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) che a favore del contribuente (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che le modalità di utilizzo dell'eventuale maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore. Il contribuente, quindi, dovrà barrare:
- il codice 1, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d'imposta o di un maggior o minor credito;
- il codice 2, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, c. 634-636 L....