L’Agenzia delle Entrate, con una direttiva interna (n. 49/2019), ha fornito alle sedi periferiche le istruzioni sui tempi di presentazione delle dichiarazioni da rilasciare, a cura dell’acquirente, per l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” nell’ambito delle procedure giudiziarie. Le dichiarazioni necessarie per l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa”, nei trasferimenti immobiliari eseguiti nell’ambito di una esecuzione o di altro atto di un giudice, devono essere rese nelle more o, comunque, prima della registrazione del decreto di trasferimento.
La direttiva interviene sull’annosa questione del preciso momento in cui il fruitore deve effettuare la richiesta dell’agevolazione, stante la presenza di numerose controversie pendenti sul tema.
Anzitutto, l’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (T.U.R.), come modificato dal D.Lgs. 23/2011, dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro (attualmente fissata al 2%) nel trasferimento che hanno per oggetto, testualmente, “case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis”.
Posto il rispetto delle condizioni richieste per fruire dell’agevolazione in commento ovvero, in estrema sintesi, che l’immobile sia ubicato nel territorio nel Comune ove l’acquirente ha...