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Imposte e tasse 31 Gennaio 2020

Dietrofront sul regime Iva delle prestazioni didattiche

Scusate, abbiamo scherzato. Può essere così semplicemente riassunta la modifica all'art. 10, n. 20) D.P.R. 633/1972, operata dalla legge di conversione del decreto fiscale di fine 2019.

Si allenta la tensione sul comparto didattico, entrato in grande fermento dopo le previsioni dell'art. 32, D.L. 124/2019. Nella disposizione, allo scopo di allineare la disciplina Iva per l'attività delle autoscuole alle disposizioni europee, alla luce di quanto deciso dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 14.03.2019, causa C-449/17), il legislatore aveva inciso sul contenuto dell'art. 10, n. 20) D.P.R. 633/1972, sostituendo le parole “e quelle didattiche di ogni genere” con le parole “le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario”. Per effetto del nuovo dettato normativo, il regime di esenzione da Iva si sarebbe dovuto limitare alle sole prestazioni di insegnamento di carattere scolastico o universitario, e non più all'insieme delle prestazioni didattiche, intese in senso generale. Ogni tipo di valutazione condotta in sede di emanazione del decreto, in riferimento alla questione che qui interessa, è stata necessariamente rivista a seguito delle ulteriori modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. 124/2019, a opera della L. 157/2019. La disposizione è intervenuta nuovamente sul testo dell'art. 10, n. 20) D.P.R. 633/1972, ripristinando sostanzialmente le previgenti disposizioni in riferimento alle attività didattiche, con l'ulteriore precisazione che, nell'alveo di dette attività, non possono essere comprese, a decorrere dal 1.01.2020, le prestazioni di...

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