I riflessi di carattere tributario concernenti il difetto di legittimazione, sia attiva che passiva, del socio accomandante di una Sas in tema di IVA rappresentano un aspetto rilevante in vista di possibili contestazioni.
La linea di discrimine nel trattamento impositivo previsto ai fini Iva e delle imposte sui redditi non rappresenta un dato sempre chiaro, non soltanto per i non addetti, ma anche per gli operatori di diritto che tale linea di discrimine dovrebbero avere ben chiara, nel contesto delle attività istituzionali che sono chiamati a svolgere in qualità di verificatori dell’Amministrazione finanziaria. I principi di imparzialità e buon andamento della P.A. sono infatti capisaldi costituzionali da tener presenti nello svolgimento di funzioni pubbliche che, diversamente, potrebbero generare distorsioni in capo al contribuente e pregiudicare l’immagine, l’efficacia concreta e la credibilità di una istituzione pubblica, chiamata a regolamentare il rapporto sotteso all’obbligazione tributaria.
Le considerazioni, evidentemente critiche dell’operato dell’Amministrazione finanziaria, appena espresse, scaturiscono dalla lettura dell’ordinanza 20.06.2024, n. 17106 della V^ Sez. Civ. della Cassazione. Nello specifico, i Giudici di Piazza Cavour hanno avuto modo di chiarire come, in materia di corretta applicazione della disciplina Iva, il socio accomandante, per effetto del dispositivo contenuto nell’art. 2313 c.c. è sempre privo di legittimazione sia attiva che passiva, per l’applicazione dell’imposta citata.
In particolare, la citata prescrizione stabilisce che nella società in...