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Imposte e tasse 29 Maggio 2023

Differenza tra credito d’imposta inesistente e non spettante

La Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell’AIDC si è espressa sulla differenza tra crediti d’imposta non spettanti e inesistenti.

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la norma di comportamento 12.05.2023, n. 219, ha fornito un principio distintivo per i crediti inesistenti e non spettanti: il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette errori di qualificazione o quantificazione dello stesso; il credito d’imposta si definisce inesistente nei casi in cui la determinazione del credito è avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera. Questa differenza non è di poco conto, considerati i termini di decadenza che operano e le differenti sanzioni irrogate nell’uno e nell’altro caso. In primo luogo, per quel che concerne i termini di decadenza, il recupero dei crediti inesistenti deve avvenire entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello di utilizzo del credito stesso ex art. 27, c. 16 D.L. 185/2008 (“l'atto di cui all'art. 1, c. 421 L. 30.12.2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello del relativo utilizzo”) mentre per i crediti d’imposta utilizzati in compensazione e non spettanti...

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