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ETS ed Enti non commerciali 14 Agosto 2026

Diffida, Pec e Burl: le nuove regole per la cancellazione dal RUNTS

Tre pronunce ravvicinate del Tar Lazio ridisegnano l’equilibrio tra pubblicità sul Burl e comunicazione via Pec nel procedimento di cancellazione dal RUNTS. Ne esce rafforzato il diritto al contraddittorio degli enti, ma anche l’onere di mantenere aggiornati dati e recapiti digitali.

Tre recenti sentenze del Tar Lazio (Tar Lazio, Sezione V, 4.05.2026, n. 8140, 22.06.2026, n. 11418 e 25.06.2026, n. 11634) hanno riportato al centro dell’attenzione la natura del procedimento di cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e le modalità con cui la diffida deve essere portata a conoscenza dell’ente interessato. In particolare, i giudici amministrativi chiariscono quando la mera pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione (Burl) può ritenersi sufficiente e quando, invece, è indispensabile una comunicazione individuale tramite posta elettronica certificata (Pec). Prima pronuncia - La pronuncia del Tar Lazio, Sez. V, n. 8140/2026 riguarda la cancellazione di un'organizzazione di volontariato, trasmigrata nel RUNTS dal vecchio registro regionale, per mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento dei dati e di deposito degli atti previsti dal Codice del Terzo settore e dal D.M. 106/2020. L’associazione ricorrente contesta di avere ricevuto solo il provvedimento finale di cancellazione via Pec, venendo a conoscenza della diffida ad adempiere soltanto attraverso il contenuto di tale atto conclusivo.Il Tar prende posizione ribadendo che la diffida prevista dall’art. 48 del Codice del Terzo settore e dall’art. 20 D.M. 106/2020 è un passaggio obbligatorio nel procedimento di cancellazione e, soprattutto, un atto individuale e recettizio. Non si tratta di un atto generale rivolto a una pluralità indistinta di...

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