Altre imposte indirette e altri tributi
22 Agosto 2026
Digital tax esclusa per le vendite in proprio tramite piattaforma
La C.G.T. di Milano ha riconosciuto il rimborso della web tax sui ricavi da conto vendita: senza effettiva funzione di collegamento tra utenti, l'interfaccia non è multilaterale e l'imposta non è dovuta.
Con la sentenza 22.01.2026, n. 292 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso proposto da una società operante nel commercio online di beni di abbigliamento, moda e design avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta sui servizi digitali versata per le annualità 2020, 2021 e 2022, per oltre un milione di euro. La pronuncia riveste particolare interesse perché costituisce uno dei primi arresti di merito sul presupposto oggettivo del tributo istituito dall'art. 1, cc. 35-50 L. 145/2018 e, in particolare, sul discrimine tra l'attività di intermediazione digitale, attratta a tassazione, e la vendita on line in conto proprio, che ne resta estranea.Nel caso analizzato il modello di business della ricorrente era duplice: da un lato, il classico marketplace, in cui il cliente finale conclude l'acquisto direttamente con il venditore terzo presente sulla piattaforma e il gestore trattiene una commissione, per il quale la società aveva pacificamente assolto l'imposta; dall'altro, le vendite fondate su contratti di conto vendita stipulati con i fornitori, riconducibili al contratto estimatorio ex art. 1556 c.c., nei quali i beni sono consegnati alla società senza immediato trasferimento della proprietà e l'acquisto si perfeziona soltanto a seguito dell'ordine del cliente finale, con conclusione del contratto di vendita direttamente tra piattaforma e consumatore.Per questa seconda tipologia di ricavi la Corte ha...