Dimostrazione del 30% di lavori effettuati per superbonus
Indicazioni della Commissione di monitoraggio, è possibile conteggiare anche le opere non agevolate. Aspetti probatori.
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La Commissione di monitoraggio insediata presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con una risposta alla Rete delle professioni tecniche, ha precisato che per raggiungere la quota del 30% di completamento dei lavori entro il 30.09.2022, necessaria per fruire del superbonus entro il 31.12.2022, potranno essere conteggiati anche i lavori non agevolati da bonus edilizi; si citano l'art. 119, c. 8-bis, del Decreto Rilancio e la risposta a interpello n. 791/2021 dell’Agenzia delle Entrate).
Per dimostrare il raggiungimento del limite minimo, sarà sufficiente la redazione di una dichiarazione del direttore dei lavori basata su documentazione probatoria. La risposta della Commissione propone i seguenti esempi di documentazione probatoria:
libretto delle misure;
stato d’avanzamento lavori;
rilievo fotografico e video della consistenza dei lavori;
copia di bolle e/o fatture.
I soggetti che non riusciranno a soddisfare tale requisito potranno detrarre al 110% le sole spese effettuate entro il 30.06.2022.