Un'alternativa ai tradizionali canali di finanziamento accessibili alle imprese, che permette un più facile accesso al credito anche ai soggetti esclusi dal circuito bancario.
Il direct lending consiste in una forma di erogazione diretta da parte di soggetti non finanziari, evitando in questo modo l'intermediazione bancaria: generalmente gli operatori sono fondi di investimento specializzati che forniscono investimenti a medio-lungo termine, oppure società di gestione del risparmio (SGR) e holding. Il direct lending è stato introdotto con il D.L. 17/2016, in seguito al quale sono stati creati nuovi Fondi di Investimento Alternativi (FIA). Questi Fondi si servono in genere di canali fintech, ma sono soggetti alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e alla relativa disciplina sanzionatoria prevista nel Testo Unico Bancario.
Per poter svolgere l'attività di direct lending in Italia, i FIA europei devono preventivamente darne comunicazione alla Banca d'Italia, dimostrando il possesso dei requisiti necessari:
• il fondo è autorizzato a svolgere l'attività nel proprio Paese d'origine;
• il fondo deve avere forma chiusa e uno schema di funzionamento conforme a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
• le norme del Paese d'origine in materia di contenimento e di frazionamento del rischio devono essere equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti.
Una delle caratteristiche più rilevanti del direct lending è la facilità di adattamento a imprese (PMI) che non possono permettersi costi fissi...