I forfetari che si apprestano a redigere la propria dichiarazione dei redditi 2020 devono inserire i propri ricavi/compensi dai righi LM22 a LM27, subiranno la decurtazione forfettaria con il coefficiente di redditività istituito per il proprio codice ATECO e troveranno così il reddito lordo, al quale poi sottrarre i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge per arrivare al reddito netto, dal quale scomputare le eventuali perdite pregresse (in misura limitata al 40% per le perdite derivanti dal regime di contabilità semplificata, 80% di contabilità ordinaria, 100% per quelle dei primi 3 anni di attività). Su tale importo viene calcolata l'imposta sostitutiva, che per le neoattività è pari al 5% per i primi 5 anni, mentre ordinariamente è del 15%.
Novità di quest'anno è l'indicazione dei contributi a fondo perduto al rigo LM33, colonna 1 e dei contributi e indennità di cui all'art. 10-bis D.L. 137/2020, colonna 2. L'art. 10-bis ha disposto che tutti i contributi, le indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19, e da chiunque erogati (Stato, Regioni, Province, ecc.) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e...