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Società 04 Maggio 2023

Diritti particolari del socio di S.r.l.

L'art. 2468, c. 2 c.c. fissa il generale principio della proporzionalità tra partecipazione e conferimento del socio e tra diritti sociali e misura della partecipazione posseduta.

L’art. 2468, c. 3 c.c. prevede espressamente la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti: l'amministrazione della società; la distribuzione degli utili. Tali diritti, eccezion fatta per il caso in cui l’atto costitutivo disponga diversamente, e fermo il diritto di recesso ex art. 2473 c.c., possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci. Si tratta di una deroga comune alle S.p.A. e alle società di persone. In ambo i casi, infatti, il legislatore ha riconosciuto la facoltà di introdurre significative “varianti” rispetto al modello legale, che per tutte prevede in linea di principio l’uguaglianza e la proporzionalità dei diritti spettanti in virtù della partecipazione al contratto sociale. Con riferimento alle S.p.A., la legge consente la creazione di partecipazioni sociali caratterizzate da “diritti diversi”, prevedendo espressamente che “in tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie” (art. 2348, c. 2 c.c.). Per quanto riguarda, invece, le società di persone, è consentito ai soci di prevedere diversi modi e misure di partecipazione all’amministrazione (art. 2257 c.c.), agli utili (art. 2262 c.c.), alle perdite (art. 2263 c.c.). Il tenore della...

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