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Gestione d'impresa 08 Giugno 2023

Diritti particolari ed azioni speciali nelle S.p.A. (Prima parte)

Il Legislatore ha stabilito che è legittima la clausola statutaria che attribuisce ai soci diritti patrimoniali e/o amministrativi secondo le specifiche esigenze della società.

Secondo la tradizionale bipartizione, all’azionista spettano diritti amministrativi e diritti patrimoniali. Nella prima categoria rientrano tutti i diritti e le prerogative riconosciute al socio affinché possa partecipare attivamente alla vita sociale, ovvero il diritto di intervento in assemblea ed il diritto di voto. I diritti patrimoniali, invece, sono quei diritti connessi all’interesse economico-patrimoniale dell’azionista a monetizzare il proprio investimento. Ci si riferisce in particolare al diritto agli utili e al diritto alla quota di liquidazione della società in sede di scioglimento generale o parziale del rapporto sociale della quota. È possibile, infine, individuare una terza categoria di diritti complessi che concernono il funzionamento della società e hanno un impatto anche patrimoniale (si pensi, ad esempio, al diritto di recesso con correlato diritto alla liquidazione della quota). Nelle S.p.A. vige il principio dell’uguaglianza delle azioni secondo cui ogni azione, quale unità di misura minima e indivisibile rappresentante una porzione predefinita dell’investimento in S.p.A., attribuisce ai soci pari diritti. Tuttavia, il Codice Civile prevede la possibilità che vengano attribuite ai soci, o ad altri soggetti, azioni e strumenti finanziari cui sono attribuiti particolari diritti patrimoniali e/o amministrativi secondo le specifiche esigenze della società. A mero titolo...

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