Diritto alla detrazione Iva negato per ragioni meramente formali
Il diritto alla detrazione dell’Iva deve basarsi su requisiti di carattere sostanziale, mentre quelli di natura formale disciplinano esclusivamente le modalità e il controllo dell’esercizio di tale diritto (Cass., sent. 3.07.2023, n. 18642).
Il caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza 3.07.2023, n. 18642, ha riguardato il disconoscimento di un credito Iva a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte del soggetto passivo e della mancata esibizione delle relative fatture per eventi di forza maggiore.
In questo contesto, nel riprendere un orientamento che si può definire ormai consolidato (tra le altre si vedano: Corte di Giustizia Ue, causa C-590/13 e Cass. SS.UU. n. 17757/2016), la Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi generali:
in caso di rispetto degli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna da parte del contribuente, è onere dell'Amministrazione Finanziaria fornire un’adeguata prova della propria pretesa impositiva, fatta salva l’inversione dell’onere della prova in caso contrario (Cass. 15.04.2015, n. 7576 e Cass. 17.03.2017, n. 6921);
l’Amministrazione Finanziaria non può pretendere la restituzione dell’imposta per ragioni meramente formali nel caso in cui sussistano i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione Iva (si veda anche: causa C-590/13 - Idexx Laboratories Italia S.r.l.);
in difetto dei requisiti formali (quale l’omessa presentazione della dichiarazione annuale) il soggetto passivo può legittimamente documentare gli acquisti effettuati mediante l’esibizione della fattura, dimostrando l’assoggettamento dell’operazione...