RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 18 Luglio 2023

Diritto alla detrazione Iva negato per ragioni meramente formali

Il diritto alla detrazione dell’Iva deve basarsi su requisiti di carattere sostanziale, mentre quelli di natura formale disciplinano esclusivamente le modalità e il controllo dell’esercizio di tale diritto (Cass., sent. 3.07.2023, n. 18642).

Il caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza 3.07.2023, n. 18642, ha riguardato il disconoscimento di un credito Iva a causa dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale da parte del soggetto passivo e della mancata esibizione delle relative fatture per eventi di forza maggiore. In questo contesto, nel riprendere un orientamento che si può definire ormai consolidato (tra le altre si vedano: Corte di Giustizia Ue, causa C-590/13 e Cass. SS.UU. n. 17757/2016), la Suprema Corte ha ribadito i seguenti principi generali: in caso di rispetto degli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna da parte del contribuente, è onere dell'Amministrazione Finanziaria fornire un’adeguata prova della propria pretesa impositiva, fatta salva l’inversione dell’onere della prova in caso contrario (Cass. 15.04.2015, n. 7576 e Cass. 17.03.2017, n. 6921); l’Amministrazione Finanziaria non può pretendere la restituzione dell’imposta per ragioni meramente formali nel caso in cui sussistano i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione Iva (si veda anche: causa C-590/13 - Idexx Laboratories Italia S.r.l.); in difetto dei requisiti formali (quale l’omessa presentazione della dichiarazione annuale) il soggetto passivo può legittimamente documentare gli acquisti effettuati mediante l’esibizione della fattura, dimostrando l’assoggettamento dell’operazione...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.