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Altre imposte indirette e altri tributi 08 Maggio 2026

Diritto annuale camerale 2026-2028: maggiorazione del 20% per 61 CCIAA

Il decreto MIMIT 17.03.2026 autorizza, per le Camere indicate nell’Allegato A, l’aumento fino al 20% del diritto annuale 2026-2028. Per i versamenti 2026 già effettuati senza maggiorazione può rendersi necessario il conguaglio.

Il D.M. Imprese 17.03.2026 ha autorizzato, per il triennio 2026-2028, l’incremento fino al 20% del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio indicate nell’Allegato A. La misura è finalizzata al finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli Camerali e non configura, quindi, un aumento generalizzato dell’onere camerale, ma una maggiorazione circoscritta alle sole Camere espressamente autorizzate. Le Camere di Commercio individuate nell’Allegato A sono 61. Il provvedimento 10.04.2026, n. 117 ha completato il proprio iter con la registrazione presso l’Ufficio centrale di bilancio del MIMIT e presso la Corte dei Conti.

Il primo profilo da evidenziare riguarda la quantificazione del diritto dovuto che non può essere affrontata con criteri automatici, ma richiede una verifica preliminare della Camera competente e della sua inclusione tra quelle indicate nell’Allegato A del decreto. Sotto il profilo giuridico, il provvedimento si colloca nel solco dell’art. 18, c. 10 L. 580/1993, che consente al MIMIT, su richiesta di Unioncamere, di approvare una maggiorazione del diritto annuale in presenza di progetti coerenti con le finalità del sistema camerale. Un ulteriore elemento di interesse riguarda il vincolo di destinazione delle maggiori entrate. Il decreto non si limita, infatti, ad autorizzare l’incremento del prelievo, ma collega espressamente la maggiorazione al finanziamento dei progetti approvati dai Consigli camerali e condivisi con le Regioni. In questa prospettiva, il diritto annuale conferma la propria natura di entrata funzionale non solo al mantenimento della struttura camerale, ma anche al sostegno di iniziative rivolte allo sviluppo economico del territorio e ai servizi per le imprese.

Il decreto mostra una particolare attenzione verso il controllo sull’impiego delle risorse incassate.
Le Camere interessate sono tenute a seguire il seguente iter:
- trasmettere alla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero entro il 15.06 di ogni anno un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti;
- allegare la rendicontazione dei costi sostenuti vistata dal presidente del collegio dei revisori. Inoltre, se alcune parti delle attività sono svolte da aziende speciali o Unioni regionali, anche quest’ultime devono fornire la rendicontazione vistata;
- inviare tale rapporto anche al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale.
Inoltre, il decreto prevede che le risorse non utilizzate relative ai progetti finanziati con gli incrementi del 2023 e 2024 siano destinate ai nuovi progetti previsti dal decreto 2026. Qualora le Camere non presentino una nuova richiesta, le disponibilità residue del 2023 dovranno essere impiegate, entro il 31.12.2026, esclusivamente per i progetti già autorizzati, con rendicontazione entro il 15.06.2027. Questa disposizione risponde a una logica di continuità amministrativa e mira a evitare immobilizzazioni di risorse che, pur già acquisite, non abbiano ancora trovato concreta destinazione.

Il riflesso più immediato, tuttavia, riguarda le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2026 senza applicare la maggiorazione successivamente confermata dal decreto. In tali ipotesi è necessario procedere al conguaglio, entro il termine richiamato dall’art. 17, c. 3, lett. b) D.P.R. 435/2001.
Per gli studi, il nuovo assetto non richiede soltanto un aggiornamento informativo, ma un presidio operativo puntuale, in quanto occorre individuare i clienti interessati, verificare la corretta applicazione della maggiorazione in relazione alla Camera competente e monitorare l’eventuale necessità di integrare i versamenti già effettuati. In questo senso, l’incremento del 20% non rappresenta solo un aggravio economico, ma un adempimento che incide direttamente sulla qualità della compliance camerale e sulla tempestività dell’assistenza professionale.