Con la nota 16.01.2026, n. 9347 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiarito che anche per il 2026 il diritto camerale annuale resta ancorato alle misure già applicate nel 2025. Nessuna revisione degli importi, nessuna rimodulazione delle aliquote. Una scelta che deriva, come viene esplicitato nel documento ministeriale, dall’assenza di nuovi interventi normativi e da una valutazione di sostanziale stabilità del fabbisogno finanziario delle Camere di Commercio. In altre parole, il quadro resta quello definito dal decreto interministeriale 21.04.2011, con l’ulteriore applicazione della riduzione del 50% prevista dall’art. 28 D.L. 90/2014, ormai entrata stabilmente nella prassi.
Il diritto annuale riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, oltre ai soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. La struttura del tributo continua a poggiare su una doppia articolazione: da un lato gli importi in misura fissa, dall’altro il contributo commisurato al fatturato Irap dell’esercizio precedente, secondo scaglioni progressivi. Una distinzione che, nella pratica professionale, impone ancora attenzione nella corretta individuazione della categoria di appartenenza del soggetto obbligato.
Per quanto riguarda le misure fisse, dal 1.01.2026 restano confermati gli importi già noti.
Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale, quindi piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli, versano 44 euro per la sede e 8,80 euro per ciascuna unità locale.
Le imprese individuali in sezione ordinaria e le società semplici non agricole sono tenute al pagamento di 100 euro per la sede e 20 euro per le unità locali. Le società semplici agricole beneficiano invece di una misura ridotta, pari a 50 euro per la sede e 10 euro per le unità locali.
Confermati anche gli importi per le società tra avvocati di cui al D.Lgs. 96/2001, allineati a quelli delle imprese in sezione ordinaria, così come il diritto dovuto dai soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A., pari a 15 euro. Per le imprese con sede principale all’estero, l’importo resta fissato in 55 euro per ciascuna sede secondaria o unità locale.
Diverso, e più articolato, il meccanismo di calcolo per le società di persone, le società di capitali, i consorzi e le cooperative. In questi casi il diritto camerale è determinato applicando al fatturato Irap 2025 le aliquote previste dal decreto 21.04.2011, suddivise per scaglioni. Il calcolo deve essere effettuato mantenendo 5 cifre decimali, con un successivo doppio arrotondamento, prima alla seconda cifra decimale e poi all’unità di euro, secondo le regole ordinarie. Solo al termine si applica la riduzione del 50%. È opportuno notare che anche la misura fissa di 200 euro prevista per la prima fascia di fatturato, fino a 100.000 euro, concorre al calcolo in misura piena per poi essere dimezzata. Il risultato finale, quindi, per le imprese con fatturato non superiore a tale soglia, è un diritto dovuto pari a 100 euro. Analogamente, il tetto massimo teorico di 40.000 euro viene ridotto a 20.000 euro, limite che non può essere superato in nessun caso.
Un ultimo profilo, tutt’altro che secondario, riguarda l’incremento del diritto annuale autorizzato per il triennio 2023-2025. Con il decreto 23.02.2023 il MIMIT ha consentito alle Camere di Commercio di aumentare il tributo fino a un massimo del 20% per finanziare specifici progetti approvati dai Consigli camerali. La nota ministeriale richiama ora con forza l’attenzione sugli obblighi di rendicontazione. Entro il 30.06.2026, tramite Unioncamere, dovrà essere trasmesso un rapporto dettagliato sui risultati conseguiti con le risorse relative all’anno 2025. Non solo. Le Camere interessate sono chiamate a rendicontare anche le eventuali risorse residue del triennio 2020-2022 non ancora giustificate al 30.06.2025, fornendo una motivazione analitica degli eventuali mancati utilizzi. Un adempimento che, nella prassi, richiederà un’attenta ricostruzione contabile e progettuale, pena possibili rilievi in sede di controllo.
