Diritto del soccidante di fruire del regime agricolo
Il riconoscimento del regime agricolo nei confronti del soccidante non può trovare ostacoli derivanti da una restrittiva interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.
Le contestazioni sul disconoscimento del regime agevolato ai fini dell’Iva, riservato ai soggetti che svolgono attività agricole, risulta essere un fenomeno piuttosto ricorrente. Le conseguenze cui va incontro il contribuente, cui sia negata l’applicabilità del regime sancito dall’art. 34 D.P.R. 633/1972, sono piuttosto gravose in termini di ridefinizione del carico impositivo: le conseguenze di una tale evenienza comportano sia il recupero dell’Iva illegittimamente detratta che l’applicazione delle correlate sanzioni amministrative.
Storicamente le contestazioni di maggior rilievo hanno riguardato la posizione dei soggetti che operano in funzione di soccidanti: a tali operatori viene sovente disconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo, in applicazione di un datato documento di prassi (R.M. 381861/1980), il quale non risulta adeguatamente coordinato con il dispositivo dell’art. 2135 c.c. e con la corretta definizione del contratto di soccida, civilisticamente qualificabile come “contratto associativo” per l’esercizio dell’attività di allevamento (ex art. 2135 c.c.) in cui entrambi i soggetti (soccidante e soccidario) danno di fatto origine a un’impresa agricola associata, di cui i medesimi risultano esserne contitolari.
Una simile impostazione restrittiva dell’Amministrazione Finanziaria non appare giuridicamente condivisibile, soprattutto qualora ci si dedichi alla...