La nota del Ministero del Lavoro 27.03.2026, n. 5003 precisa che non è ammissibile una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali da parte degli associati. Una simile previsione è in palese contrasto con l’art. 15 del Codice del Terzo settore.
Il diritto degli associati di esaminare i libri sociali rappresenta un elemento centrale nella disciplina degli enti del Terzo settore, come chiarito dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27.03.2026, n. 5003. Il documento interpreta l’art. 15, c. 3 del Codice del Terzo settore e affronta in modo diretto la questione della legittimità di clausole statutarie che escludano gli associati dall’accesso ai libri sociali.La nota ribadisce che tale diritto è strettamente connesso alla natura democratica, partecipativa e trasparente degli ETS ed è funzionale a garantire informazione, controllo diffuso e consapevole partecipazione alla vita associativa, in coerenza con i principi della Legge delega n. 106/2016. Il diritto di esame non costituisce quindi una mera facoltà formale, ma uno strumento essenziale per verificare l’operato degli organi sociali e la corretta gestione dell’ente.Il Ministero precisa, tuttavia, che l’esercizio del diritto necessita di regole idonee a evitare arbitri e abusi. Nell’autonomia statutaria degli enti rientra la possibilità di disciplinare le modalità di accesso ai libri sociali, ma tale autonomia incontra un limite invalicabile: il diritto non può mai essere negato nella sua essenza. Ne consegue che una clausola statutaria che precluda in modo totale e assoluto l’esame di uno o più libri sociali è da ritenersi non ammissibile, in quanto in contrasto con la norma e con la sua ratio.Il diritto di consultazione...