Il nuovo voucher per i servizi sportivi non usufruiti a causa delle sospensioni delle attività sportive connesse alla pandemia da Covid-19 è disciplinato dall’art. 36-ter, D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), convertito in L. 69/2021 che testualmente recita: “4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 C.C. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale”.
Si evidenzia, pertanto, che la sospensione delle attività sportive è qualificata come sopravvenuta impossibilità ad adempiere alla prestazione da parte del gestore degli impianti sportivi, quindi una situazione di impossibilità totale per causa non imputabile alle parti. Le prestazioni interessate sono quelle che riguardano abbonamenti per l’accesso alle piscine, palestre e impianti sportivi per la fruizione dei servizi offerti dai sodalizi sportivi.
I gestori degli impianti sportivi, quindi possono scegliere una forma alternativa al rimborso di quanto non usufruito:
- la prestazione a distanza mediante le piattaforme online, che sono comparse nel web dal marzo dello scorso anno;
- un voucher di valore pari al credito vantato, superando quella procedura formale che il Decreto Rilancio aveva previsto nella sua formulazione originaria; per il suo utilizzo si prevede un termine di 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale, attualmente fissato al 31.12.2021; nella precedente versione si poteva utilizzare entro un anno dal termine delle misure di contenimento della pandemia.
A diverse conclusioni si potrebbe arrivare per le somme corrisposte dagli associati, cioè coloro che sono vincolati da un contratto associativo con il sodalizio sportivo, la cui norma di riferimento per la restituzione delle somme è l’art. 24 C.C.
Questa disposizione esclude la ripetibilità (cioè la restituzione) dei contributi versati dall’associato che ha cessato di appartenere all’ente sportivo; sicuramente non si restituisce l’importo versato come quota associativa, ovvero la quota versata ogni anno per conservare la qualifica di associato e di godere dei relativi diritti. Altre somme che potrebbero essere irripetibili sono quelle erogate per godere dei servizi associativi, comprendenti lo svolgimento dell’attività sportiva, in ossequio alle finalità statutarie dell’ente.
