Il ristorno, strumento di ripartizione tra i soci dell’avanzo di gestione in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa, è disciplinato dall’art. 6, c. 23, L. 388/2000. In tal modo è stata istituzionalmente sancita la possibilità di riconoscere il vantaggio mutualistico conseguito dalla cooperativa direttamente in capo al singolo socio, con ciò introducendo un rapporto diretto tra cooperativa e socio, titolare del diritto alla percezione del vantaggio economico. Presupposto del ristorno è la presenza di una gestione economica positiva. Il suo inquadramento rientra nel più ampio panorama dell’intero rapporto socio/ cooperativa.
La gestione mutualistica infatti non deve perseguire la massimizzazione degli utili, ma cercare di creare vantaggi ai soci che operano nella cooperativa. Pertanto, le eccedenze derivanti dall’attività dei soci non devono necessariamente confluire nella determinazione di un utile d’esercizio, che può poi essere distribuito o accantonato per consolidare il patrimonio dell’impresa. Scopo fondamentale del ristorno è dunque la remunerazione del socio, commisurata al suo apporto nell’attività mutualistica, di cui rappresenta la caratteristica peculiare (circ. Agenzia delle Entrate 18.06.2002, n. 53).
I ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, in quanto questi ultimi potrebbero costituire remunerazione del capitale e...