Disciplina delle erogazioni liberali negli ETS e obblighi connessi
Erogazioni liberali agevolabili secondo l’art. 83 del Codice del Terzo settore. Tuttavia, per talune tipologie di enti la norma agevolativa reca con sé obblighi connessi alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali ricevute.
Le erogazioni liberali sono definite dall’OIC 35, all’interno del Glossario sulle poste di bilancio degli ETS, come atti che si contraddistinguono per la coesistenza di entrambi i seguenti presupposti:
l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi compie l’atto;
lo spirito di liberalità, inteso come atto di generosità effettuata in mancanza di qualunque forma di costrizione.
Le erogazioni liberali non vanno pertanto confuse con i corrispettivi specifici concessi dai soci per specifiche attività proposte dall’ente, né con i contributi. Le erogazioni liberali in denaro o in natura sono agevolabili secondo l’art. 83 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) in questi termini:
se l’erogatore è una persona fisica, può scegliere alternativamente tra:
detrazione pari al 30% (35% se erogato nei confronti di ODV), per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 30.000 euro;
deduzione dal reddito netto complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito netto complessivo dichiarato;
se l’erogatore è un soggetto diverso da persona fisica, l’agevolazione connessa è la deduzione dal reddito netto complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito netto complessivo dichiarato.
Secondo l’art. 104 del Codice del Terzo settore, la...