RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 07 Ottobre 2021

Disciplina fiscale degli autotrasportatori per conto di terzi

Le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi e del D.P.R. 633/1972.

Per "autotrasportatori di merci per conto di terzi" si intendono i soggetti iscritti all'albo di cui alla L. 6.06.1974, n. 298. Il regime speciale per autotrasportatori di merci per conto di terzi è disciplinato ai fini Iva dall'art. 74, c. 4 D.P.R. 633/1972. La norma stabilisce che tali soggetti possono emettere un'unica fattura riepilogativa trimestrale per tutte le prestazioni effettuate nell'arco di uno stesso trimestre allo stesso cliente, registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione ed effettuare la liquidazione dell'Iva con riferimento alla data di registrazione delle stesse e non alla loro data di emissione. Gli autotrasportatori di merci per conto di terzi rientrano nella categoria dei trimestrali speciali e possono liquidare l'Iva trimestralmente, indipendentemente dal loro volume di affari, senza l'applicazione della maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. Se anteriormente al verificarsi del pagamento viene emessa fattura per tutto il corrispettivo o in parte, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (art. 6, c. 4 D.P.R. 633/1972). Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, sul reddito determinato è riconosciuta una deduzione forfettaria di spese non documentate, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre l'ambito del Comune in cui ha sede...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.