L'art. 2364 C.C. stabilisce che il compenso degli amministratori venga determinato dai soci se nulla è previsto dallo statuto. In questo caso, per garantirne la deducibilità, i compensi devono essere stabiliti mediante specifica delibera dell'assemblea dei soci, così come richiesto dall'art. 2389, c. 1 C.C. Naturalmente non è permesso all'amministratore determinare autonomamente il proprio compenso e ottenere successivamente il consenso dei soci.
Il compenso può essere corrisposto in misura fissa o in percentuale sull'utile di esercizio e può consistere in denaro, gettoni di presenza corrisposti in ragione della partecipazione alle riunioni del Cda o compensi in natura attraverso i c.d. fringe benefits.
Gli amministratori, oltre al compenso, hanno anche diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni e può essere a loro attribuito anche il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali.
Sotto il profilo tributario, gli amministratori si distinguono a seconda del possesso o meno della partita Iva. Nel caso operino senza partita Iva, il compenso è fiscalmente assimilato al lavoro dipendente in quanto rientra nelle c.d. collaborazioni coordinate e continuative. Nel caso di amministratore con partita Iva, se l'attività svolta in qualità di amministratore rientra nell'ambito della...