Il welfare aziendale configura un elemento della retribuzione che prevede l’erogazione ai dipendenti di prestazioni di servizi oppure la cessione di beni.
Dal punto di vista fiscale il welfare deroga dalla disciplina generale prevista all’art. 51, c. 1 del Tuir; al secondo comma sono elencati tutti gli elementi di benefit che non concorrono a formare l’aggregato del reddito da lavoro dipendente:
contributi di assistenza sanitaria;
servizi di trasporto collettivo;
abbonamenti per il trasporto pubblico;
opere e servizi di utilità sociale;
servizi di educazione e istruzione;
servizi di assistenza ai familiari non autosufficienti e anziani (età superiore ai 75 anni);
contributi e premi per il rischio di non autosufficienza e gravi patologie;
contributi a favore della previdenza complementare.
Tutti questi possibili benefit, non facendo parte dei redditi da lavoro dipendente, sono quindi detassati in capo al lavoratore. La detassazione opera solo se le erogazioni sono effettuate nei confronti della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti a prescindere che in concreto solo alcuni di loro ne usufruiscano. Diventa quindi importante l’individuazione univoca del gruppo di lavoratori che avranno accesso al benefit.
Complessivamente la somma del valore di tutti i benefit erogati al singolo dipendente non deve superare i 258,23 euro (Iva compresa) per poter usufruire del regime fiscale agevolativo di detassazione; nel caso di superamento della soglia il valore complessivo diventerebbe imponibile in capo al dipendente, non solo l’eccedenza. Durante il 2020 e...