Nel caso in cui la contestazione dell'Ufficio fiscale si basi sulla qualificazione stessa delle spese di ricerca e sviluppo, visto anche il mutamento di orientamento nel tempo da parte della stessa Amministrazione Finanziaria, al contribuente potrebbe essere riconosciuta l'esimente delle obiettive condizioni di incertezza. È quanto emerge dalla risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interrogazione parlamentare 5.08.2021, n. 3-02610.
Il Ministero precisa, infatti, che “con riguardo ai profili sanzionatori della disciplina del credito d'imposta, in molti interventi di risposta, nei casi in particolare in cui la fattispecie non presentasse specifiche criticità di tipo documentale e la questione attenesse essenzialmente alla verifica dei contenuti di novità e originalità delle attività svolte, il MISE ha segnalato alla competente Direzione provinciale l'opportunità di valutare l'applicabilità dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza”.
La posizione assunta dal Ministero dello Sviluppo Economico e le indicazioni fornite agli Uffici provinciali delle Entrate sono di estrema importanza perché potrebbero contribuire a risolvere moltissime controversie in atto.
L'interrogazione parlamentare era stata proposta proprio per capire se l'atteggiamento degli uffici periferici dell'Amministrazione Finanziaria dovesse ritenersi corretto nelle...