Discrimine tra perdite da realizzo e perdite da valutazione
Le perdite di natura realizzativa si distinguono da quelle di natura valutativa poiché riconducibili al venir meno della titolarità giuridica del credito.
In materia di accertamenti delle imposte sui redditi, le perdite che assumono una connotazione realizzativa (di realizzo) si distinguono nettamente da quelle da quelle di natura valutativa, in quanto correlate al venir meno della titolarità giuridica del credito. Sono sempre deducibili qualora il contribuente dimostri che, anteriormente alla concreta rinuncia dello stesso credito, aveva posto in essere un tentativo di recupero delle somme in oggetto mediante l'esperimento di apposite azioni, rimaste però infruttuose in termini di recupero.
Tale conclusione, compendiata in un’ordinanza della Cassazione (30.11.2022, n. 35141), offre un importante spunto di riflessione per tracciare la linea di discrimine tra 2 differenti componenti reddituali, afferenti al regime delle perdite su crediti: le perdite da valutazione e le perdite da realizzo.
In termini di spettanza della deducibilità delle perdite valutative, occorre la sussistenza di elementi certi e precisi, concretamente idonei ad attestare la definitività della eventuale perdita, che si ha solamente al cospetto di una situazione oggettiva di insolvenza del debitore caratterizzata anche dalla definitività di tale evenienza. In pratica, la perdita può dirsi definitiva qualora sia appurata una grave e irreversibile situazione di illiquidità e incapienza patrimoniale del debitore, sicché possa ritenersi escluso che lo stesso debitore, in futuro, riesca a...