Introdotto l’art. 24-bis denominato “Sviluppo delle competenze digitali” in relazione all’attuazione della linea progettuale M4-C1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, al fine di favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali:
- nel triennio 2022/2023 - 2024/2025 il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado individua tra le priorità nazionali l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica e della didattica digitale;
- entro l’anno scolastico 2024/2025 sono integrati gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le scuole secondarie di II grado;
- dall’anno scolastico 2025/2026 nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali.
L’art. 24 D.L. 152/2021, come modificato dalla L. 233/2021, prevede l’indizione di un concorso di progettazione selettivo articolato in 2 gradi:
- 1° grado finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali;
- 2° grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, rivolto alla predisposizione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva.
Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio (1° premio 37.000 euro) a condizione che siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento; è affidata dagli Enti locali la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori. Tali affidamenti sono effettuati con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
Riguardo al fondo “Asili nido e scuole dell’infanzia” istituito con la legge di Bilancio 2020 è stata inserita una specifica norma che prevede la fissazione del termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di tale fondo che rientrano a pieno titolo nel PNRR. La necessità di fissare un termine preciso è motivata con l'esigenza di rispettare gli obiettivi del Piano.
