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Estero
04 Gennaio 2024
Distacco transnazionale e semplificazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 20.12.2023, con la nota n. 2401 fornisce indicazioni in merito alla semplificazione degli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio nel distacco transnazionale di cui all’art. 10, c. 3, lett. a) e b) D.Lgs. 136/2016.
Su precisa sollecitazione del Dipartimento Politiche Europee - Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali, il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato del Lavoro sono stati invitati a valutare la possibilità di recepire nel nostro ordinamento alcune buone prassi selezionate dalla Commissione Europea tra quelle già in uso presso altri Stati appartenente alla Comunità Europea. La Commissione persegue lo scopo dichiarato di semplificare gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che utilizzano il proprio personale nel territorio di Paesi UE distaccandolo in un Paese diverso da quello di stabilimento.
L’INL, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, richiama quanto già precisato con la circolare 1/2023 e ricorda che ai sensi dell’art. 10, c. 3, lett. a) e b) D.Lgs. n. 136/2016, l’impresa distaccante durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione ha i seguenti obblighi:
conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. 26.05.1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o...