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Imposte e tasse 23 Giugno 2023

Distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi

È la volontà contrattuale espressa dalle parti a stabilire la prevalenza tra l’obbligazione di dare (cessione) o quella di fare (appalto).

Restano escluse dal meccanismo del reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. La posa in opera, infatti, assume una funzione “accessoria” rispetto alla cessione del bene. Si tratta di un aspetto, di non poco conto, confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, per la disciplina di cui all’art. 17, c. 6, lett. a) e a-ter) D.P.R. 633/1972. In particolare, il criterio per qualificare, ai fini Iva, un'operazione come cessione di beni con posa in opera piuttosto che come prestazione di servizi risiede nella prevalenza dell'obbligazione di “dare” rispetto al “fare” (ris. n. 25/E/2015). Sulla questione sono sorti in passato numerosi dubbi, poichè non sempre è agevole distinguere quando un'operazione è qualificabile come cessione di beni con posa in opera accessoria e quando, invece, costituisca una prestazione di servizi. Sul punto, nell’ambito della circolare n. 37/E/2015 (par. 3) sono stati forniti, sulla base della giurisprudenza comunitaria e domestica, nonché della prassi dell'Amministrazione Finanziaria, alcuni criteri “interpretativi” che possono essere di ausilio per la corretta qualificazione dell'operazione. Per il Fisco, assume un certo rilievo quanto affermato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 6925/2001, ossia che: "si ha...

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