Dal 1.01.2018 i dividendi percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell’esercizio di impresa sono soggetti ad un unico regime fiscale, ovvero l’applicazione della ritenuta d’imposta del 26%. Viene perciò a decadere la vecchia impostazione che prevedeva diverse modalità di tassazione a seconda che i dividendi fossero riferiti a partecipazioni qualificate e non qualificate. La norma che ha introdotto tale regime (art. 1, cc. 1003-1006, L. 205/2017) ha tuttavia previsto una disciplina transitoria che consente di tenere in piedi le previgenti modalità di tassazione previste per i dividendi da partecipazioni qualificate alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, purché deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022. Si ricorda che tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef nelle seguenti misure:
40% per utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
49,72% per utili prodotti dall’esercizio 2008 fino al 31.12.2016;
58,14% per quelli prodotti dall’esercizio 2017 fino al 31.12.2017.
Nel recente interpello n. 163/2022, l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di una società che chiede un parere preventivo in merito alla corretta applicazione del regime transitorio di tassazione, posto che nel bilancio al 31.12.2020 figurano riserve di utili rappresentate da riserva legale e riserva straordinaria e nel quadro RS...