Ai sensi dell'art. 2433 C.C, la distribuzione dell'utile ai soci deve essere deliberata dall'assemblea che approva il bilancio d'esercizio. Oltre alla distribuzione dell'utile dell'esercizio, è possibile ripartire anche gli utili di precedenti esercizi riportati a nuovo, nonché le riserve di utili disponibili.
Al fine di tutelare il patrimonio societario e garantire i creditori della società, non possono essere distribuiti utili se si verifica una perdita del capitale sociale, fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Nel nostro caso, vista la deroga alla copertura delle perdite dettata dalla normativa Covid-19, l'organo amministrativo dovrà adottare un comportamento prudenziale in caso di una distribuzione nel corso dell'anno 2021 di utili prodotti in anni precedenti, ma con una perdita nel periodo d'imposta 2020. Anche l'utilizzo delle riserve da rivalutazione, se non reintegrate, preclude la distribuzione.
Inoltre, non si può dar luogo alla ripartizione degli utili se nell'attivo dello stato patrimoniale della società sono iscritte immobilizzazioni immateriali, quali i costi di impianto e di ampliamento o i costi di ricerca e sviluppo, non coperte da riserve disponibili.
Per quanto concerne la distribuzione delle riserve, sia di utili che di capitali, è deliberata dall'assemblea dei soci, la quale può liberamente porre un limite...