Piuttosto enigmatico è il caso relativo alla tassazione dei dividendi corrisposti a persone fisiche residenti da parte di società di capitali non residenti. Si tratta soprattutto di individuare con certezza la corretta base imponibile sulla quale il soggetto residente persona fisica deve assolvere le imposte nella dichiarazione dei redditi da presentare in Italia.
Il dividendo estero, al momento del pagamento, normalmente subisce una ritenuta in uscita nel Paese di erogazione, a meno che non vi siano esimenti o riduzioni previste dalle convenzioni internazionali. Combinando le norme nazionali con quelle estere si giunge talvolta ad una sorta di doppia tassazione.
I dividendi esteri sono considerati redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. e) del Tuir e, a far data dal 1.01.2018, subiscono le stesse sorti di quelli nazionali con la previsione di una tassazione unica del 26% a prescindere dalla natura della partecipazione e sono tassati sempre secondo il principio di cassa. Ciò che interessa è l’ambiguo sistema di tassazione a seconda che, al momento dell’erogazione, vi sia o meno la presenza di un intermediario finanziario residente.
In buona sostanza, se il dividendo viene accreditato direttamente sul conto corrente che il beneficiario detiene all’estero, la somma sarà accreditata già al netto della ritenuta subita nel Paese estero. In questo caso, al momento della presentazione della...