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Imposte e tasse 31 Marzo 2021

Divieto di compensazione in presenza di cartelle scadute oltre € 1.500

Come e quando operano le limitazioni dell’art. 31 D.L. 78/2010, alla luce dei recenti crediti riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

L’art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a € 1.500 e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto, pari al 50% degli importi iscritti a ruolo scaduti che non può, comunque, superare il 50% dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata quando sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giurisdizionale o amministrativa o quando è stata concessa una sospensione. La ratio della norma è che il contribuente titolare di crediti superiori all’importo dei debiti iscritti a ruolo non può effettuare nessuna compensazione, se prima non salda l’intero debito scaduto (compresi gli oneri accessori). Si tratta quindi di un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una riserva indisponibile del credito di pari ammontare dei debiti; in altre parole, come riportato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2011, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra posizioni debitorie scadute e posizioni creditorie effettive del contribuente. Il limite di € 1.500 deve intendersi come limite assoluto; pertanto, nel caso di più cartelle, occorrerà verificare il debito complessivo...

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