RICERCA ARTICOLI
Società 06 Dicembre 2018

Divieto di concorrenza nella cessione d'azienda


Chiunque trasferisca la propria azienda è tenuto per legge a un comportamento che preservi il valore di quanto ceduto in capo al cessionario. La condotta richiesta, sia attiva che omissiva, è desumibile dalla specifica norma applicabile nel caso di trasferimento d'azienda (ex art 2557 C.C.) e da una serie di norme generali che regolano il comportamento tra concorrenti (artt. 2598-2600 C.C.). In particolare, il cedente deve astenersi, per un periodo di 5 anni dal trasferimento dell'azienda, dall'iniziare una nuova attività che per oggetto, per ubicazione e altre circostanze possa comportare lo sviamento della clientela dell'azienda ceduta. Il divieto non verrà applicato se il cedente continui nell'esercizio di un'impresa preesistente all'alienazione o se l'azienda alienata non sia stata ancora esercitata, purché ciò non si traduca di fatto in elusione del divieto. Il Tribunale di Milano, con sentenza 29.05.2013, n. 7229, riprendendo sentenze della Corte di Cassazione, ha ammesso l'estensione analogica dell'art. 2557 C.C., all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, quando si accerti che tale cessione ha realizzato una fattispecie simile a quella di alienazione di azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto a un altro nell'azienda. Le parti interessate possono stabilire un divieto di concorrenza meno stringente di quello...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.