Dal 1.01.2019 le fatture per prestazioni sanitarie emesse nei confronti di persone fisiche non possono essere elettroniche. Il divieto discende dal parere negativo fornito dal Garante della Privacy alla trasmissione elettronica, in virtù della tutela dei dati contenuti nelle fatture stesse. Da questa obiezione del Garante è disceso il divieto sia per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia per quelli non tenuti a tale invio (fisioterapisti, podologi, logopedisti, ecc.) con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Detto ciò, dato che i chiarimenti sono arrivati con il D.L. 135/2018 (convertito nella L. 12/2019 in vigore dal 13.02.2019), ci si chiedeva che comportamento debbano tenere quei soggetti che prima non rientravano nel divieto di inviare fattura elettronica e dal 13.02 vi rientrano.
Per esempio, il fisioterapista che ha emesso fatture elettroniche in gennaio e che dal 13.02 non può più farlo, si ritiene avrà correttamente inviato al sistema SdI le fatture di gennaio e che dal 13.02 debba emettere soltanto fatture cartacee. Ciò implica anche un altro aspetto, in alcuni casi irrisorio, in altri meno. Se tale soggetto (fisioterapista) ha emesso fatture di importo superiore a € 77,47 (in esenzione Iva) avrà applicato elettronicamente la marca da bollo. Avrebbe dobuto quindi versarla attraverso il modello F24...