L'art. 3 (Contrasto alle indebite compensazioni) ha esteso all'IRAP e alle imposte dirette (IRES e IRPEF) la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti sopra i 5.000 euro derivanti dalla dichiarazione annuale non prima del 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione medesima. In precedenza, salvo il visto di conformità, il credito era utilizzabile sin dall'inizio dell'esercizio successivo a quello di riferimento della dichiarazione. È evidente la penalizzazione per gli enti locali (seppur soggetti fiscali a rischio evasione nullo), in particolare quando indotti a presentare la dichiarazione IRES (senza averne l'obbligo in quanto estranei al tributo ex art. 74 del TUIR) con il solo scopo di recuperare ritenute d'acconto IRES indebitamente subite (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 4.01.2011 n. 3/E).
L'art. 4, da subito fortemente criticato per l'estrema farraginosità e difficoltà applicativa, stabilisce che il versamento a carico dei committenti delle ritenute IRPEF subite dal personale dipendente ed assimilato di appaltatori e subappaltatori: si applicherà dal 2020 anche alle pubbliche amministrazioni (enti locali compresi) in veste di stazioni appaltanti. In attesa (e nella speranza) delle modifiche in sede di conversione, si tornerà in altra sede sull'argomento.
Al contrario, l'ampliamento del reverse charge IVA, che gli ultimi 2 commi dell'art. 4...