L'art. 8 D.L. 27.03.2026, n. 38 è intervenuto a favore delle imprese che, avendo presentato la comunicazione preventiva prevista dall'art. 38, c. 10, primo periodo D.L. 19/2024 per il credito d'imposta Transizione 5.0, hanno ricevuto dal GSE la conferma della rispondenza tecnica degli investimenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal D.M. 24.07.2024, ma non hanno potuto beneficiare del credito a causa dell'esaurimento delle risorse comunicato con D.M. 6.11.2025.
Si ricorda che il D.L. 175/2025 aveva già definito la cornice normativa di riferimento, fissando al 27.11.2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni preventive e imponendo alle imprese che avevano richiesto sia il credito 5.0 sia il credito per investimenti in beni strumentali 4.0 (ex art. 1, c. 1051 e ss. L. 178/2020) di optare per 1 dei 2 entro la medesima data. In questo contesto, la misura introdotta dall'art. 8 D.L. 38/2026 opera, dunque, a favore di quei soggetti che avevano già scelto il credito 5.0, restando esclusi dal beneficio originario per mero esaurimento delle risorse.
La copertura finanziaria è rinvenibile nell'art. 1, c. 770, secondo periodo L. 199/2025, che aveva stanziato 1,3 miliardi di euro per il 2026 a incremento delle dotazioni di misure a favore delle imprese: il legislatore ha deciso di destinare 537 milioni di euro di tale fondo a un beneficio autonomo rispetto al credito originario, ancorché a esso connesso sul piano soggettivo e oggettivo.
Sul piano soggettivo, i destinatari sono le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva successivamente al 6.11.2025 e per le quali il GSE ha rilasciato la comunicazione di ammissibilità tecnica.
Sul piano oggettivo, il credito è commisurato al 35% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto nelle comunicazioni preventive, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina Transizione 5.0. La misura del 35% rappresenta dunque un ristoro parziale, calibrato sulle disponibilità finanziarie residue (è evidente la violazione da parte del Governo del principio del legittimo affidamento in quanto si tratta di un ristoro parziale a fronte di investimenti che sono già stati fatti dalle imprese).
Quanto al procedimento, entro il 30.04.2026, il GSE comunicherà ai soggetti interessati l'importo del credito utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate; questa comunicazione costituisce il momento a partire dal quale decorre il termine di 5 giorni per l'utilizzo in compensazione.
Il credito sarà fruibile esclusivamente in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997) mediante modello F24 da presentare entro il 31.12.2026. Sono espressamente esclusi i limiti alle compensazioni previsti dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007, dall'art. 34 L. 388/2000 e dall'art. 31 D.L. 78/2010.
Ulteriormente, il credito non concorrerà alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileverà ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir. Per quanto non espressamente disciplinato, sono applicabili in via residuale, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 38 D.L. 19/2024 e del D.M. 24.07.2024. Restano dunque vigenti gli obblighi di certificazione (ex ante ed ex post) da parte di un valutatore indipendente, le regole sulla interconnessione dei beni, i requisiti di riduzione del consumo energetico che connotano la misura 5.0, nonché le ordinarie procedure di controllo del GSE.
