Il 17.02.2020 Agea ha pubblicato la circolare n. 12575, successivamente corretta con la circolare n. 13057, con la quale comunica le procedure per l'acquisizione, alla luce delle ultime novità normative intervenute.
Agea, con la circolare 18.02.2020, ha corretto quanto precedentemente affermato con la circolare n. 12575/2020, prospettando quali sono le procedure per l'acquisizione della documentazione antimafia.
Come noto, esistono 2 procedure previste dalle norme sul codice antimafia. La prima è la comunicazione antimafia, con la quale il richiedente produce un'autocertificazione che attesta l'iscrizione alla Camera di commercio e dichiara che non esistono nei suoi confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo. La seconda procedura è l'informativa antimafia che è una verifica eseguita dal Ministero degli Interni con la quale si attesta la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ambito dell'azienda, oltre ad attestare i requisiti previsti nella comunicazione vista in precedenza. L'informativa antimafia, una volta acquisita, entra nel fascicolo aziendale, ha una validità di 6 mesi e può essere utilizzata più volte. Gli organismi pagatori sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia in tutti i casi di richiesta di un aiuto pubblico, comunitario e nazionale. Nel caso di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito del regime di sostegno della Pac, l'obbligo...